Raccomandazioni al Parlamento per la sessione autunnale 2023

La sessioneautunnale è alle porte. Anche nell'ultima tornata della legislatura in corso ci sono questioni rilevanti per la protezione dell’infanzia. Qui le nostre raccomandazioni in merito.

Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

20.3374 12.09.2023

Mo. Gugger: Proteggere i minori di 16 anni dai contenuti pornografici su Internet

Per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla pornografia, i detentori dell’autorità parentale hanno bisogno di un sostegno proattivo da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la minoranza della Commissione e di acconsentire alla mozione.

La pornografia accessibile su Internet praticamente senza limiti mostra una sessualità che in genere è molto distante dalla realtà. Rappresentazioni estreme disorientano e disturbano lo sviluppo sessuale. I bambini e gli adolescenti devono essere protetti da tali contenuti. La mozione, modificata dal Consiglio degli Stati, intende obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a informare i detentori dell’autorità parentale sulle possibilità e sugli strumenti efficaci per proteggere i giovani dai contenuti pornografici. Affinché questa misura importante esplichi pienamente la sua efficacia, i detentori dell’autorità parentale devono essere informati proattivamente e ripetutamente su tali possibilità di protezione dai fornitori di servizi di telecomunicazione.
22.4000 25.09.2023

Romano: Diritto della prole alla custodia alternata in caso di genitori separati o divorziati

L’unico criterio per stabilire le modalità di custodia deve sempre essere l’interesse superiore del minore.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di respingere la mozione.

Nel diritto svizzero, in caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio, il giudice o l’APMA devono valutare se sia opportuno disporre la custodia alternata (art. 298 cpv. 2ter e 298b cpv. 3ter CC). La decisione deve essere il frutto di una ponderazione guidata unicamente dal bene del figlio e non può essere automatica, né in un senso né nell’altro. Bisogna tener conto della situazione concreta, garantendo al contempo al figlio il diritto di partecipare a ogni procedura che lo concerne (art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia). Infatti, come rileva il Comitato dei diritti del fanciullo, anche se in generale la condivisione degli obblighi parentali è nell’interesse del figlio, l’unico criterio da considerare deve essere l’interesse superiore del minore.
22.4113 25.09.2023

Mo. Bellaiche: Controllo delle chat. Protezione da una sorveglianza di massa continua e casuale

L’UE intende migliorare la protezione dei minori dalla pedocriminalità informatica (un problema urgente), senza però prevedere una sorveglianza continua delle comunicazioni digitali. Non vi è alcun bisogno di contromisure.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di respingere la mozione.

Le dimensioni attuali della violenza sessuale alla quale sono esposti i bambini su Internet in tutto il mondo sono inaccettabili e in continua espansione. Per il 2022, fedpol denuncia un’impennata delle segnalazioni di contenuti pedocriminali online (12 737 contro le 7176 dell’anno precedente) e per il 2023 prevede un ulteriore aumento. Ciò riflette la tendenza a livello mondiale di un fenomeno che non si ferma davanti a nessuna frontiera. La necessità di un intervento urgente è incontestata. È lodevole che l’UE stia affrontando il problema discutendo di una proposta di regolamento relativo alla prevenzione e alla lotta contro l’abuso sessuale su minori, che prevede tra l’altro di obbligare i fornitori di servizi pertinenti (in particolare i servizi di hosting e di comunicazione) a valutare e a ridurre i rischi, il che è giusto e importante per proteggere i minori. Rilevando, nel suo parere, che NON è previsto che lo Stato sorvegli continuamente e senza motivo le comunicazioni digitali, il Consiglio federale propone giustamente di respingere la mozione. Protezione dell’infanzia Svizzera sostiene la proposta del Consiglio federale: è indispensabile che sia l’UE sia la Svizzera facciano finalmente qualcosa per proteggere efficacemente i minori dalla pedocriminalità informatica.
03.424 28.09.2023

Iv. Pa. Abate: Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena

La fattispecie di reato contempla un ampio ventaglio di atti. Con l’inasprimento da 5 a 10 anni della pena prevista, i tribunali potranno tener conto del fatto che, per le vittime, questi atti possono rappresentare un fardello a vita.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la minoranza della Commissione e di non togliere dal ruolo l’Iv. Pa. Abate.

Sono passati quasi 20 anni da quando il Consiglio nazionale ha approvato questa iniziativa parlamentare. Il termine per l’elaborazione di un progetto che attui quanto richiesto è stato prorogato ripetutamente, dal momento che l’inasprimento della pena prevista per gli atti sessuali con minori resta di attualità. Benché il diritto penale vigente (riveduto di recente) contempli anche altre fattispecie penali punite più severamente, l’attuazione di questa iniziativa parlamentare lancia un segnale importante: gli atti sessuali con un minore possono rappresentare un crimine molto grave, di cui la vittima porta le conseguenze per tutta la vita. Con l’inasprimento sino a 10 anni della pena prevista all’articolo 187 CP, i tribunali disporranno del margine di manovra necessario per pronunciare una pena adeguata anche nei casi gravi, in cui non esiste però nessun’altra fattispecie di reato punita più severamente.

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

23.3673 25.09.2023

Mo. Müller. Finanziare i costi di interpretariato nel settore sanitario

Ogni bambino deve poter godere del miglior stato di salute possibile (art. 24 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). Una partecipazione efficace dei minori alla propria assistenza sanitaria presuppone regole e un finanziamento uniformi dei servizi di interpretariato.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere la mozione.

Sia il diritto federale sia quello internazionale considerano il diritto alla salute un diritto fondamentale, garantendo a chiunque, e segnatamente ai bambini, la possibilità di beneficiare delle cure sanitarie necessarie (art. 24 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). A tal fine è indispensabile capire fino in fondo la diagnosi e le raccomandazioni terapeutiche. È infatti dimostrato che una cattiva comunicazione tra medico e paziente è un ostacolo all’ottenimento di cure di qualità e può addirittura avere conseguenze nefaste. I minori o, se del caso, i loro genitori devono poter rilasciare un consenso informato prima di ogni intervento che li riguarda e avere accesso a tutte le informazioni necessarie per capire bene la situazione (art. 12 della Convenzione). Ciò permette di migliorare la prevenzione, l’accesso alle cure di base nonché l’aderenza alla terapia, riducendone la durata e i costi. I bambini potranno così godere anche di una miglior protezione della loro integrità fisica. Occorre pertanto prevedere un accesso a servizi di interpretariato e un finanziamento uniforme dei relativi costi a livello federale, sia per le cure stazionarie sia per quelle ambulatoriali.
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