Risposta alla consultazione Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Protezione dell’infanzia Svizzera approva espressamente le precisazioni dell’articolo 46a LTC nelle relative ordinanze. Tra le misure importanti per pro-teggere efficacemente i bambini e i giovani figurano in particolare l’obbligo per i fornitori di servizi di accesso a Internet di consigliare i clienti come pure l’obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di collaborare e segnalare i conte-nuti pornografici vietati.

Negli ultimi anni, la violenza sessualizzata online nei confronti dei minori ha assunto dimensioni spaventose. Le cifre relative alle rappresentazioni pedopornografiche diffuse registrano un’impennata. Nel 2018, per esempio, l’FBI ha segnalato alla Svizzera circa 9000 casi sospetti di pedopornografia. A causa dell’incremento della violenza sessualizzata online nei confronti dei minori è importante e opportuno che il Parlamento abbia inserito la protezione dei fanciulli e degli adolescenti nell’articolo sullo scopo della LTC (nuovo art. 1 cpv. 2 lett. e) e concretizzato tale principio di protezione all’articolo 46a LTC.