Sospetto che il bene del minore sia minacciato– Avviso all’APMA
Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore una nuova procedura di avviso nell’ambito della protezione dei minori secondo il diritto civile (CC), che stabilisce chi può o addirittura deve avvisare l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e quando. La nuova regolamentazione prevede una distinzione tra diritto e obbligo di avviso.
L’obiettivo è di garantire che l’APMA venga tempestivamente a conoscenza dei casi in cui il bene di un minore è minacciato. Riconoscere tali casi al più presto è fondamentale per garantire che i minori in pericolo o maltrattati vengano protetti al più presto e in maniera efficace.
Il seguente testo fornisce informazioni generali sulla nuova procedura di avviso e aiuta i (nuovi) destinatari a farsi un’idea della regolamentazione vigente e delle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2019. Il testo si basa sullo stato generale delle informazioni a fine febbraio 2019
Obbligo di avviso – Chi deve avvisare l’APMA?
Art. 314d CC
Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:
- i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;
- le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.
- Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.
- I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Attività ufficiale
Come finora, sono soggette all’obbligo di avviso le persone che svolgono un’attività ufficiale. Per attività ufficiale s’intende l’adempimento di un compito di diritto pubblico. La persona non deve essere impiegata presso lo Stato: svolgono un’attività ufficiale anche i privati che adempiono compiti di diritto pubblico o beneficiano di consistenti sussidi statali. Il criterio determinante è la possibile influenza da parte dello Stato.
Rientrano per esempio in questa categoria:
- le persone o i servizi che adempiono un mandato di diritto pubblico (assegnato dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune);
- la polizia;
- le autorità penali (minorili);
- i tribunali civili;
- le autorità della migrazione;
- gli uffici di tassazione o di esecuzione;
- le scuole e i servizi sociali (gli insegnanti con allievi di scuola dell’obbligo [scuole dell’infanzia, elementari e medie] svolgono un’attività ufficiale indipendentemente dal fatto che lavorino in una scuola pubblica o privata);
- le persone incaricate dall’APMA di chiarire un caso sociale.
Nuovi professionisti soggetti all’obbligo di avviso
Oltre alle persone che svolgono un’attività ufficiale, anche i professionisti che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minori sono ora tenuti ad avvisare l’APMA se hanno l’impressione che il bene del minore sia minacciato. I professionisti devono operare nei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’istruzione, della formazione, della consulenza sociale, della religione o dello sport. L’obbligo di avviso per i professionisti di questi settori mira in particolare a migliorare la protezione dei bambini in età prescolastica.
Rientrano in questa categoria tra l’altro:
- il personale che accudisce bambini in strutture di custodia collettiva diurna (preasili e asili nido), nonché le babysitter e le mamme/i genitori diurni professionisti;
- gli insegnanti che seguono bambini al di fuori della scuola dell’obbligo;
i terapeuti (per es. nell’ambito della fisioterapia o dell’osteopatia pediatrica, dell’ergoterapia ecc., ma anche delle terapie psicologiche); - i collaboratori di consultori (per es. per i genitori) o di organizzazioni private di assistenza e sostegno sociale;
gli allenatori professionisti di qualsiasi disciplina sportiva; - gli insegnanti di musica professionisti.
Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (art. 321 CP: ecclesiastici, avvocati, medici, dentisti, psicologi e levatrici) non sono soggette all’obbligo di avviso. Hanno però il diritto di avvisare l’APMA senza più dover dapprima essere liberate dall’obbligo del segreto (a meno che la legislazione cantonale non preveda un obbligo di avviso).
Le persone che assistono gli specialisti summenzionati in qualità di ausiliari (per es. le segretarie di studi di terapeuti o i custodi del materiale di grandi associazioni di calcio che sono regolarmente in contatto con gli juniores) non sono soggette all’obbligo di avviso: non sono tenute ad avvisare l’APMA, ma hanno il diritto di farlo (a meno che la legislazione cantonale non preveda un obbligo di avviso).
Limitazione «contatti regolari nell’attività professionale»
L’obbligo di avviso secondo il Codice civile non si applica a tutti i terzi che nella loro attività professionali entrano in contatto con minori, ma unicamente a determinate categorie professionali che dovrebbero essere in grado di riconoscere e valutare se il bene del minore è minacciato, e di assumersi la responsabilità di un avviso. Grazie all’esperienza pratica e a conoscenze specifiche questi professionisti sono in grado di gestire anche situazioni delicate riguardanti il minore.
Attività di volontariato a contatto con minori
Le persone che sono a contatto con minori nell’ambito di attività di volontariato e solo durante il tempo libero non sono invece soggette all’obbligo di avviso.
Esempi:
- i responsabili di G+S e di gruppi scout;
- gli allenatori sportivi non professionisti;
- gli operatori giovanili volontari.
Queste persone non sono tenute ad avvisare l’APMA (a meno che la legislazione cantonale non preveda tale obbligo). Hanno tuttavia un diritto di avviso e possono rivolgersi all’APMA se sospettano che il bene di un minore sia minacciato.
Obblighi di avviso cantonali e leggi speciali
Oltre agli obblighi di avviso stabiliti dal diritto federale (art. 314d CC), anche i Cantoni possono prevedere obblighi di avviso. Gli obblighi di avviso cantonali possono andare oltre la legislazione federale. Per stabilire se vige un obbligo di avviso occorre quindi considerare sia il diritto federale (art. 314d CC) sia la legislazione cantonale.
Vi sono anche alcune leggi federali che contengono disposizioni che hanno ripercussioni particolari sulla regolamentazione in materia di avviso:
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
I collaboratori dei consultori per le vittime di reati svolgono un’attività ufficiale e quindi dovrebbero avvisare l’APMA. Queste persone sottostanno tuttavia a un obbligo del segreto particolare: la legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) concede infatti alle persone che lavorano per i consultori il diritto di segnalare i casi in cui l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è seriamente minacciata (art. 11 cpv. 3 LAV). Essendo una legge speciale, la LAV prevale sul CC (art. 314d CC).
Legge sugli stupefacenti
La legge sugli stupefacenti sottopone il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale al segreto professionale previsto dal Codice penale (art. 3c cpv. 4 LStup). Anche per queste persone vige pertanto il diritto di avviso di cui all’articolo 314c capoverso 2 CC. Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale non è pertanto tenuto ad avvisare l’APMA.
Psicologi scolastici
Con l’introduzione della legge sulle professioni psicologiche (LPPsi), il segreto professionale tutelato dal Codice penale è stato esteso agli psicologi. Parallelamente a questo segreto professionale, gli psicologi scolastici svolgono un’attività ufficiale. Anche per loro prevale però il diritto di avviso con la relativa ponderazione degli interessi.
Consultori di gravidanza
La legge sui consultori di gravidanza sottopone al segreto professionale previsto dal Codice penale i collaboratori di tali consultori e i terzi a cui si rivolgono. Anche per loro vige pertanto il diritto di avviso secondo l’articolo 314c CC con la relativa ponderazione degli interessi.
Diritto di avviso e segreto professionale – Chi può avvisare l’APMA?
Art. 314c cpv. 1 CC
¹Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione dei minori.
Principio: chiunque può avvisare l’APMA
In linea di massima, chi teme che il bene di un minore sia minacciato ha il diritto di avvisare l’APMA. Spetta alla persona stessa decidere se avvalersi o meno di questo diritto di avviso generale. La persona che avvisa l’APMA non deve fornire alcuna prova. Spetta all’APMA accertare se il bene del minore sia effettivamente minacciato. L’APMA viene a conoscenza dei casi di minori in pericolo solo mediante le segnalazioni esterne e ha bisogno di tali informazioni per intervenire. Per determinati professionisti e categorie professionali, il diritto generale di avvisare l’APMA è soggetto a restrizioni.
Art. 314c cpv. 2 CC
²Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale possono avvisare l’autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
Caso speciale: le persone vincolate dal segreto professionale (art. 321 CP)
Per le persone vincolate dal segreto professionale tutelato dal Codice penale è previsto un obbligo del segreto, che comprende tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza durante la loro attività professionale. Per principio queste persone non possono trasmettere tali informazioni a terzi, neanche sotto forma di avviso all’APMA.
Il segreto professionale riguarda le seguenti categorie professionali:
- medici
- ecclesiastici
- avvocati
- difensori
- notai
- consulenti in brevetti
- revisori (tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni)
- dentisti
- chiropratici
- psicologi
- levatrici
Se un minore è regolarmente in contatto con uno di questi specialisti è possibile che si crei un particolare rapporto di fiducia. Ora la legge prevede che, in caso di sospetto che il bene di un minore sia minacciato, le persone vincolate dal segreto professionale possano avvisare l’APMA senza dover dapprima essere liberate dal segreto professionale. La fonte delle informazioni sulla minaccia al bene del minore (il minore stesso, i genitori, terzi ecc.) è irrilevante.
Ponderazione degli interessi
Prima di avvisare l’APMA, lo specialista deve tuttavia sempre ponderare se ciò corrisponde all’interesse/al bene del minore. In altre parole, lo specialista deve in tutti i casi valutare se sia opportuno o meno intaccare il rapporto di fiducia con il minore. Un avviso comporta infatti sempre la trasmissione di informazioni sensibili e personali. È possibile che il minore perda la fiducia nello specialista, a cui in precedenza aveva raccontato fatti personali. Se dopo una ponderazione degli interessi lo specialista giunge alla conclusione che i benefici di un avviso superano i danni, può avvisare l’APMA. In questa ponderazione degli interessi, lo specialista deve tener conto anche degli interessi di altri minori eventualmente minacciati (per es. fratelli o sorelle).
Non rientrano nel segreto professionale le informazioni di cui le categorie professionali summenzionate vengono a conoscenza al di fuori del loro ruolo professionale o in qualità di privati.
Gli ausiliari delle persone vincolate dal segreto professionale (per es. gli assistenti di studio medico, gli infermieri, i collaboratori amministrativi, gli assistenti spirituali su mandato di parroci) non hanno alcun diritto di avviso. Devono dapprima chiedere al superiore o all’autorità di vigilanza di essere liberati dall’obbligo del segreto. Gli ausiliari devono condividere le loro informazioni con le persone vincolate dal segreto professionale: spetta infatti a queste ultime ponderare gli interessi e decidere se avvisare l’APMA o meno.
Segreto professionale e attività ufficiale
Alcuni professionisti sono vincolati da un segreto professionale e al tempo stesso svolgono un’attività ufficiale (collisione tra obbligo e diritto di avviso), per esempio i medici che lavorano in un ospedale pubblico. In questi casi prevale il segreto professionale, quindi il diritto di avviso.
Altre informazioni sull'obbligo del segreto professionale: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)
Bene del minore minacciato – Quando bisogna avvisare l’APMA?
Se il bene di un minore è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’APMA ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). Per poter intervenire, l’APMA deve tuttavia essere informata delle circostanze di una possibile minaccia al bene del minore. È a questo che serve l’avviso.
Il bene del minore
Il bene del minore può essere minacciato per svariati motivi che possono essere complessi. Per valutare quando e in che misura sussista una minaccia, occorre dapprima chiarire quale sia lo stato degno di protezione. Il bene del minore è il principio fondamentale del diritto minorile e deve essere considerato e protetto in modo assoluto in tutti i settori che riguardano il minore. Il bene del minore è garantito se i suoi bisogni fondamentalipromuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Ciò include anche l’obbligo di curare il figlio e di offrigli un’istruzione adeguata, conformemente alle sue attitudini e inclinazioni (art. 302 cpv. 1 e 2 CC).
Tra i bisogni fondamentali generali (Brazelton T.B/Greenspan 2008) di ogni bambino figurano:
Il bisogno di relazioni stabili e amorevoli: Per poter sviluppare fiducia ed empatia, i bambini hanno bisogno di cure premurose e di persone che li accettino come sono. Le relazioni sicure e comprensive aiutano il bambino a esprimere a parole i suoi desideri e i suoi sentimenti e a instaurare relazioni. Lo scambio di sentimenti serve anche a sviluppare molte capacità intellettive, come pure la creatività e il pensiero astratto.
Il bisogno di integrità fisica e sicurezza: Per un corretto sviluppo fisico, i bambini hanno bisogno di un’alimentazione sana e di una cura della salute adeguata, compresi riposo e movimento a sufficienza, ma anche visite mediche preventive, cure dentarie e vaccinazioni. Eventuali malattie devono essere curate adeguatamente, l’abbigliamento deve essere consono e adatto al clima. Ai bambini devono essere garantiti protezione e un riparo adeguato. Le punizioni o le ferite corporali e psicologiche, nonché le umiliazioni possono provocare danni permanenti al bambino. La violenza sia fisica che psicologica è quindi inaccettabile quale strumento educativo.
Il bisogno di esperienze che tengano conto dell’individualità del bambino: Ogni bambino è unico nella sua persona e nei suoi modi e vuole essere accettato e apprezzato così com’è. Per consentirgli di sviluppare fiducia in se stesso è importante riconoscere e promuovere le sue doti e i suoi talenti. Il bambino deve poter fare esperienze che corrispondano alle sue caratteristiche individuali.
Il bisogno di esperienze conformi allo sviluppo: Ogni bambino attraversa varie fasi di sviluppo. In ciascuna di esse fa esperienze conformi alla sua età, che costituiscono le fondamenta per la sua intelligenza, la sua morale, la sua salute psichica e il suo rendimento intellettuale. I bambini superano queste tappe ciascuno alla propria velocità. Non bisogna addossare loro responsabilità adulte troppo presto. D’altro canto un’educazione iperprotettiva impedisce loro di fare nuove esperienze.
Il bisogno di limiti e di strutture: I bambini hanno bisogno di regole e di limiti ragionevoli per sviluppare le loro strutture interne. Le regole e i limiti non devono far leva sulla paura e sulle punizioni, ma vanno fissati in modo benevolo e amorevole dal profilo educativo. Il bambino riuscirà così a interiorizzare meglio i limiti e farà meno fatica a riconoscere le regole; inoltre eserciterà la capacità di discutere e di argomentare. I limiti stabiliti mediante percosse e altre forme di violenza o umiliazione sono controproducenti dal punto di vista educativo e inaccettabili dal punto di vista del bene del minore.
Il bisogno di comunità stabili, che offrano sostegno, nonché di continuità culturale: Le amicizie e il contatto con altre persone rappresentano premesse importanti per sviluppare le capacità sociali. I contatti sociali, gli inviti e i pernottamenti a casa di altri bambini ecc. sono fondamentali per lo sviluppo della personalità e dell’autostima del bambino, che impara a valutare se stesso, ad affermarsi, ad accettare compromessi e ad avere riguardo di cose e persone.
Il bisogno di prospettive future sicure: Con la globalizzazione crescente, il bene del singolo dipende anche dal bene della collettività. Gli adulti definiscono le condizioni quadro per la prossima generazione. Tra i fattori determinanti figurano la politica e l’economia mondiali, la società e la cultura. Il modo in cui i bambini vivono e si muovono nel loro mondo dipende dalla loro personalità, a cui hanno contribuito tutti gli adulti.
Le minacce al bene del minore
Non tutte le situazioni a rischio nella vita di un minore minacciano per forza il suo bene. Una minaccia sussiste quando i bisogni fondamentali del bambino non sono soddisfatti a causa di un atto o di un’omissione (in genere dei genitori) o quando il suo sviluppo fisico o intellettuale è ostacolato. Spetta ai professionisti o all’APMA chiarire regolarmente se e in che misura il bene del minore sia minacciato. Si tratta di stimare nel singolo caso la probabilità di un futuro danno al bambino. Per maltrattamento di minore s’intendono invece le conseguenze di un danno già avvenuto sul bambino. I maltrattamenti di minori possono essere punibili e sono perseguiti nell’ambito del Codice penale.
Possibili forme di minaccia al bene del minore:
Violenza fisica
Qualsiasi atto che infligge dolore al bambino, per esempio picchiare, scuotere, prendere a calci, tirare i capelli, infliggere bruciature, ma anche dare schiaffi, sculacciare, dare pizzicotti e altri atti violenti.
Violenza psicologica
È la forma di violenza più frequente, seppur molto difficile da riconoscere, dato che gli effetti sono individuali e spesso non possono essere misurati. Il rifiuto del bambino, lo svilimento, le minacce, gli insulti, le umiliazioni, il disprezzo, l’isolamento, il fatto di incutere intenzionalmente paura, ma anche la violenza assistita (violenza domestica) e la strumentalizzazione del minore nei conflitti tra i genitori sono forme frequenti di violenza psicologica.
Trascuratezza
Il mancato soddisfacimento o il soddisfacimento insufficiente dei bisogni del bambino (per es. alimentazione, cure, accudimento, ma anche trascuratezza emotiva).
Violenza sessuale
Qualsiasi atto sessuale, con o senza contatto fisico, commesso sfruttando un rapporto di potere nei confronti di un’altra persona.
Obiettivo dell’avviso
Chi viene a conoscenza di un caso di minore trascurato, maltrattato fisicamente o psicologicamente, vittima di abusi sessuali oppure che soffre molto a causa di conflitti tra i genitori o di violenza domestica dovrebbe valutare l’opportunità di avvisare l’APMA. È importante precisare che non si tratta di incolpare qualcuno. Le situazioni a rischio sono spesso dovute a situazioni diventate ingestibili. Segnalando una minaccia non ci si prefigge di punire, bensì di offrire sostegno e aiuto.
Quando bisognerebbe avvisare l’APMA?
L’avviso all’APMA è una tappa importante di un percorso che mira alla protezione del minore: fa infatti scattare l’intervento di un’autorità statale, che valuta la situazione del minore nel sistema famiglia e, se del caso, ordina misure. Sia un mancato avviso sia un avviso affrettato possono avere conseguenze gravi per il bambino. L’APMA non va quindi avvisata alla leggera, ma solo dopo una valutazione accurata e professionale.
I professionisti che nella loro attività professionale hanno regolarmente a che fare con minori (ed eventualmente anche con i loro genitori) possono intrattenere un rapporto di fiducia con loro. Un avviso immediato all’APMA, non appena sorgono dubbi su una possibile minaccia al bene del minore, potrebbe danneggiare questo rapporto. Pertanto, non è sempre obbligatorio avvisare l’APMA. Per prima cosa, i professionisti stessi possono cercare una soluzione a bassa soglia per sventare la minaccia al bene del minore. L’APMA va avvisata solo se il professionista non è in grado di rimediare al pericolo cui è esposto il minore. L’avviso all’APMA è un atto sussidiario ed è opportuno quando il bisogno di sostegno del minore o della famiglia supera le competenze dello specialista coinvolto. Lo specialista può adottare, nell’ambito della sua attività, tutte le misure necessarie, rivolgendosi anche ad altri servizi.
Per i professionisti che non sono confrontati regolarmente con situazioni di crisi o di pericolo può essere difficile valutare se il bene del minore sia minacciato o meno. In ogni caso è importante evitare di valutare i sospetti da soli, ma discuterne sempre all’interno di un team e rivolgersi a professionisti esterni. Vari consultori e l’APMA offrono discussioni anonime di casi e consulenza. Protezione dell’infanzia Svizzera ha pubblicato tre guide sul riconoscimento precoce destinate ai professionisti di varie categorie professionali.
Come avvisare l’APMA? E cosa succede dopo?
Come avvisare l’APMA?
Per avvisare l’APMA ci si può recare personalmente presso l’APMA competente o contattarla telefonicamente. L’ideale, però, è inoltrare un avviso per iscritto (anche per e-mail). Molte APMA mettono a disposizione moduli tipo per l’avviso.
Quale APMA avvisare?
In linea di massima, è competente l’APMA del luogo di domicilio del minore. Se la minaccia al bene del minore è urgente e occorre intervenire immediatamente, è competente anche l’APMA del luogo in cui si trova in quel momento il minore.
Che cosa contiene l’avviso?
Nell’avviso all’APMA vengono riportati i fatti e le osservazioni rilevanti che inducono a sospettare che il bene o lo sviluppo del minore siano minacciati. Contano sia le impressioni soggettive che quelle oggettive. L’avviso non deve però contenere ipotesi vaghe o conclusioni affrettate. La persona che avvisa l’APMA non è tenuta a fornire alcuna prova: è sufficiente che abbia percepito un possibile pericolo. Quanto più precise sono le informazioni fornite all’APMA, tanto più rapido e adeguato sarà il suo intervento.
Nei limiti del possibile, prima di avvisare l’APMA bisognerebbe parlare con la persona/la famiglia in questione. La sincerità aiuta le parti coinvolte a capire la procedura ed eventualmente ad accettarla meglio. Questi colloqui sono spesso difficili e richiedono molto coraggio morale. In caso di dubbi si raccomanda di rivolgersi a un consultorio competente. Questa procedura non si applica tuttavia ai casi urgenti, in cui il minore è esposto a un pericolo grave. In questi casi bisogna contattare immediatamente la polizia o l’APMA.
Cosa succede dopo che l’APMA è stata avvisata?
Una volta ricevuto un avviso, l’APMA avvia un procedimento, nell’ambito del quale chiarisce la situazione del minore e valuta se il suo bene sia minacciato e in che misura si possa sostenere la famiglia. Al termine di questo procedimento l’APMA prende una decisione e adotta eventuali misure per sostenere la famiglia o per proteggere il bambino. L’APMA cerca sempre una soluzione di comune accordo con la famiglia. Una soluzione accettata da tutte le parti sarà più duratura per il sistema famiglia rispetto a una misura ordinata su pressione delle autorità. In linea di principio, la persona che avvisa l’APMA non ha alcun diritto di ricevere ulteriori informazioni né durante né al termine del procedimento. I membri della famiglia coinvolti hanno il diritto di consultare gli atti dell’APMA e possono così anche venire a conoscenza del contenuto dell’avviso e dell’identità della persona che ha avvisato l’APMA. È un elemento importante per consentire ai membri della famiglia di esprimersi apertamente e concretamente sul contenuto dell’avviso. Si tratta di un diritto procedurale. Solo in casi eccezionali, l’APMA può negare o limitare alla famiglia l’accesso all’avviso.
Cosa succede a chi non adempie l’obbligo di avviso?
Di per sé, la violazione di un obbligo di avviso non è punibile. Se, malgrado l’obbligo, una persona non avvisa l’APMA e si verifica un danno, non è tuttavia escluso un reato per omissione (art. 11 cpv. 2 CP), sempreché l’avviso all’APMA avrebbe permesso, con una probabilità che rasenta la certezza, di evitare il danno subito dalla vittima in seguito a un reato.
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