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Il punto di vista della legge: le norme per bambini e adolescenti

Quali immagini possono condividere le persone minorenni e quando queste sono punibili? La gestione delle immagini nello spazio digitale è regolamentata dalla legge. Qui potete consultare le norme applicabili.

Chi scatta e invia immagini di sé

I bambini e gli adolescenti scoprono se stessi e il proprio corpo; molti si esercitano in pose ed espressioni facciali non solo davanti allo specchio, ma anche davanti alla fotocamera del cellulare. Da ciò scaturiscono anche a immagini di nudo di carattere esplicitamente sessuale. Sebbene, in certe circostanze, tali immagini possano essere considerate pornografia illegale («pornografia infantile»), dall’entrata in vigore del nuovo diritto penale in materia sessuale a partire dal 1° luglio 2024, le persone minorenni sono esenti da pena (art. 197 cpv. 8bis CP) se inviano immagini di nudo esplicito di se stesse a qualcuno che desidera riceverle. In questo contesto si parla di «sexting» consensuale.

Qualora, tuttavia, la persona che riceve le immagini non desidera riceverle, ciò può costituire diffusione di pornografia illegale (art. 197 CP). La persona minorenne che effettua l’invio potrebbe anche essere punita, a querela di parte, per molestia sessuale (art. 198 cpv. 1 CP).

Chi riceve immagini altrui

Affinché le persone minorenni che ricevono immagini di carattere esplicitamente sessuale («sexting») siano esenti da pena devono applicarsi le seguenti regole (art. 197 cpv. 8bis CP):

  • entrambe sono consenzienti;
  • non vengono offerti denaro, vantaggi di altra natura o regali in cambio di contenuti sessuali;
  • nessuno di sente ricattato, minacciato o molestato;
  • i contenuti di sexting prodotti non vengono trasmessi ad altre persone;
  • la differenza d’età tra i due soggetti è al massimo di tre anni;
  • le parti coinvolte si conoscono personalmente. Una conoscenza online, mai esplicitatasi nella vita reale, non conta come se si conoscesse la persona dal vivo.

Se non si tratta di sexting consensuale tra persone con una differenza di età massimo tre anni, ricevere immagini sessuali esplicite di nudo di una persona minorenne è problematico: chiunque possieda, consumi e inoltri immagini che sono da considerarsi «pornografia infantile» è punibile (art. 197 CP).

Chi invia o inoltra immagini di altre persone

L’inoltro di immagini con contenuto pornografico, che mostrano persone terze, a una persona minore di 16 anni, è sempre punibile, sia che si tratti di pornografia legale o illegale (art. 197 cpv. 1 CP).

Chi consuma pornografia

Il consumo di pornografia accessibile, ad esempio, tramite Internet, non rende punibili neppure le persone minorenni, a meno che non si tratti di pornografia illegale (immagini di atti sessuali con minorenni o animali). Tuttavia, è vietato rendere accessibili contenuti pornografici a bambini e persone minori di 16 anni: in altre parole, sia i minorenni che gli adulti sono punibili se inoltrano un’immagine pornografica di una persona minore di 16 anni (art. 197 cpv. 1 CP).

Chi viene indotto a inviare immagini di sé

A volte bambini e adolescenti sono costretti a inviare foto intime di sé su Internet. Talvolta vengono anche minacciati o ricattati. Indipendentemente dal fatto che chi compie il reato sia uno sconosciuto o un amico, un minorenne o un adulto: la minaccia (art. 180 CP), il ricatto (art. 156 CP) e la coazione (art. 181 CP) sono reati penali e la persona che minaccia, ricatta o coarta si rende punibile. Le persone minorenni sono esenti da pena per l’invio di foto intime a chi ha chiesto loro di inviarle (art. 197 cpv. 8bis CP).

Chi viene indotto su Internet ad atti sessuali o a un incontro

Se qualcuno entra in contatto con persone minorenni (tramite Internet) con l’obiettivo di sfruttarle nella vita reale per ottenere gratificazione sessuale, quest’azione può essere, in date circostanze, punibile come tentativo di commettere atti sessuali con persone minorenni (art. 187 CP) o come tentativo di produrre pornografia illegale (art. 197 CP). A tal fine è necessario che l’incontro avvenga nella vita reale e che dalla chat emerga l’intenzione di sfruttamento sessuale. Tuttavia, è un reato anche indurre una persona minore di 16 anni a compiere un atto sessuale sul proprio corpo o su quello di un’altra persona e a guardarla mentre lo fa, ad esempio mediante trasmissione video (art. 187 CP).

Chi viene molestato sessualmente

Chiunque si senta molestato sessualmente da messaggi di testo, immagini o registrazioni audio che ha ricevuto, ha la possibilità di presentare querela di parte avanti alla polizia per molestie sessuali (art. 198 CP).

L’impegno di Protezione dell’infanzia Svizzera

Protezione dell’infanzia Svizzera menziona la violazione dei diritti dei bambini e chiede la coerente attuazione della CRC ONU in Svizzera. La Fondazione interviene in dibattiti, agisce per proteggere i bambini e chiede che i responsabili politici creino strutture adatte ai bambini e alle famiglie.