Permesso di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani

In Svizzera, le vittime della tratta di esseri umani non hanno un diritto di soggiorno garantito.

Ottengono semplicemente un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni, durante il quale devono decidere se vogliono cooperare con le autorità preposte alle indagini e al perseguimento penale nella procedura penale contro gli autori. Solo se si sono dichiarati disposti a deporre contro gli autori, ottengono un diritto di soggiorno provvisorio per la durata della procedura penale.1 Tuttavia, secondo quanto previsto dalla legge concernente l’aiuto alle vittime di reati hanno diritto al sostegno tutte le vittime di tratta di esseri umani commessa in Svizzera, indipendentemente dal fatto che cooperino o meno con le autorità preposte al perseguimento penale.2

Nei casi di rigore, esiste la possibilità di concedere un permesso di soggiorno di durata superiore.3 Tali situazioni vengono gestite in modo differente da cantone a cantone e al riguardo non vi è una certezza del diritto. La validità dei permessi concessi per casi di rigore viene riesaminata alla scadenza. Dal punto di vista del diritto di soggiorno, per le vittime minorenni della tratta di esseri umani vigono pochi fondamenti giuridici specifici. Secondo le istruzioni della SEM, «per le vittime minorenni [della tratta di esseri umani] occorre tenere particolarmente conto del loro maggiore bisogno di protezione e assistenza».4 Le istruzioni non contengono spiegazioni più concrete sulla situazione specifica delle vittime minorenni della tratta di esseri umani. Inoltre, esse sono solo vincolanti per le autorità e non sono sancite dalla legge. . A sua volta, la Convenzione europea sulla lotta contro la tratta di esseri umani stabilisce esplicitamente che, nel caso di minori, i permessi di soggiorno devono essere concessi «in conformità con il bene del minore», vale a dire che l'interesse superiore del minore deve avere la priorità rispetto ad altre considerazioni giuridiche.5

1 Cfr. art. 30 cpv. 1 e LStrI, nonché art. 35 cpv. 1-3, art. 32 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1-6 OASA.

2 Cfr. art. 12 cpv. 168 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS 197).

3 Cfr. art. 36 cpv. 6 OASA.

4 Cfr. Istruzioni LStrI (stato: 1.03.2023), 5.7.2.5 Disciplinamento del soggiorno per motivi umanitari, p. 101.

5 Cfr. art. 14 cpv. 2 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.